Art. 32 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Art. 33 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Art. 34 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 35 (Consiglio di amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero o da un amministratore unico, secondo la scelta assunta dall’assemblea al momento della nomina.
Nel caso in cui l’amministrazione venga affidata a più amministratori, questi dovranno esercitarla congiuntamente e/o disgiuntamente.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Art. 36 (Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 38 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Assemblea deve essere convocata dal revisore, se nominato, ed in sua mancanza l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
Art. 39 (Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 40 (Rappresentanza)
Il presidente dell’Organo amministrativo o l’Amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati.
L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 41 (Scioglimento anticipato)
L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:
– a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l’intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 43 (Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)
Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall’art. 2512 c.c., la Cooperativa, ai sensi dell’art. 2514 c.c.:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all’art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all’art. 2513 c.c.
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art. 45 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d’esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell’art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l’Organo amministrativo è tenuto a convocare l’Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.
F.to Massimo Rea
F.to Filippo Frattina
F.to dr. Riccardo Speranza Notaio
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