TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E’ costituita con sede nel Comune di Padova la Società cooperativa “Residenza Messori Società Cooperativa a responsabilità limitata”, con sigla “Messori Cooperativa”.

La Cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, e l’Organo amministrativo, con delibera, potrà istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di offrire, tramite la gestione in forma associata, alloggi a studenti universitari, docenti e ricercatori e a giovani lavoratori a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal libero mercato.

La Cooperativa, nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia di Cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche a favore di terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha ad oggetto:

a) realizzare e gestire edifici destinati a residenze studentesche ed, in particolare, da destinare a studenti universitari, a studenti che frequentano scuole postuniversitarie o parauniversitarie o che abbiano bisogno di una residenza per i primi periodi di lavoro dopo la conclusione degli studi;

b) assegnare in godimento o locare ai soci e ai terzi le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci;

c) cedere o locare ai soci ed a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese nei complessi edilizi di cui alla precedente lettera a);

d) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà dei soci, anche se parte delle unità immobiliari che siano comprese nelle disponibilità della società;

e) assistere i soci nel reperimento di alloggi di proprietà di terzi, attraverso lo svolgimento delle attività e la prestazione dei servizi e dell’assistenza necessari al soddisfacimento delle loro esigenze abitative;

f) prestare ai soci e ai terzi servizi diretti a soddisfare bisogni di natura educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;

g) prestare ai soci e ai terzi servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo;

h) organizzare centri di acquisto e vendita di beni, prevalentemente destinati ai soci;

i) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare fabbricati, anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare;

j) costruire ed effettuare interventi di manutenzione e recupero su edifici e complessi edilizi, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;

k) compiere ogni altra attività connessa a quelle sopra elencate.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa l’assunzione di interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale, partecipare a gruppi cooperativi paritetici ex art. 2545-septies Cod. Civ., nonché l’emissione di obbligazioni e/o altri strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

La Cooperativa, nel perseguimento e nell’attuazione dell’oggetto sociale potrà avvalersi della prestazione di terzi, persone fisiche o giuridiche.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori e sovventori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che si trovano nelle condizioni di partecipare all’attività mutualistica della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 31 gennaio 1992 n. 59 possono esservi anche soci sovventori, i cui diritti sia amministrativi che patrimoniali e i cui rapporti con la cooperativa saranno regolati dalla stessa legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Ai soci sovventori spetta una rimunerazione superiore del 2 per cento rispetto a quella stabilita per gli altri soci nella ripartizione degli utili. All’atto dello scioglimento della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero valore nominale.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori del precedente articolo.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione e in funzione della natura e della durata dell’ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto, l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o comunque l’inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell’attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell’impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed ai regolamenti legalmente adottate dagli organi sociali.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

– del capitale sottoscritto;

– della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;

b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del

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